Assegno Mantenimento Figli 2026 — Calcolo Indicativo
Stima indicativa dell'assegno di mantenimento per i figli in caso di separazione o divorzio, basata su redditi, numero ed età dei figli e tipo di affido.
▶Stima indicativa — il giudice decide caso per caso
Come usare il simulatore
Scheda «Calcolatore indicativo»
Inserisci il reddito netto mensile del genitore obbligato, quello dell'altro genitore, il numero di figli, l'età media (piccoli 0-5, medi 6-13, adolescenti 14-18, maggiorenni non autosufficienti) e il tipo di affido (condiviso 95% dei casi o esclusivo per casi gravi). Il simulatore stima il fabbisogno complessivo dei figli, calcola la proporzione a carico dell'obbligato in base ai redditi, applica le percentuali indicative della prassi dei tribunali italiani e restituisce un range di assegno mensile. Esempio: padre €2.500/mese, madre €1.500, 2 figli (8 e 12 anni) affido condiviso → reddito totale €4.000, proporzione padre 62,5%, fabbisogno stimato €1.200/mese, quota padre €750, assegno indicativo €375-500/mese, più 50% spese straordinarie.
Scheda «Criteri del giudice»
Tabella dei 5 criteri ex art. 337-ter c.c. che il giudice valuta per determinare l'assegno: (1) redditi di entrambi i genitori, (2) esigenze del figlio (età, salute, scuola, attività extra), (3) tenore di vita del matrimonio, (4) tempi di permanenza con ciascun genitore, (5) contributi diretti (scuola, sport, medico pagati direttamente). Più tabella delle percentuali indicative per fascia di reddito: €1.500-2.500 (1 figlio 25-30%, 2 figli 35-40%), €2.500-4.000 (20-25%, 30-35%), oltre €4.000 (15-20%, 25-30%). Inoltre il 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive) è a carico di ciascun genitore.
Scheda «Affido condiviso vs esclusivo»
Tabella di confronto tra affido condiviso (regola generale, 95% dei casi dal 2006 L. 54/2006) e affido esclusivo (eccezionale, per violenza/abbandono/incapacità genitoriale). Nel condiviso entrambi i genitori decidono sulle scelte importanti (scuola, salute, religione), i tempi di permanenza sono tendenzialmente paritari e l'assegno è proporzionale al divario dei redditi. Nell'esclusivo decide solo l'affidatario, i tempi sono prevalenti con lui e l'assegno è generalmente più alto. L'assegno di mantenimento è SEMPRE modificabile con ricorso ex art. 710 c.p.c. se cambiano le condizioni economiche (perdita lavoro, nuovo impiego, malattia).
Formula e regole 2026
• Fabbisogno mensile = Fabbisogno/figlio × numero figli
• Fabbisogno/figlio: €450 (piccoli) · €600 (medi) · €800 (adolescenti) · €900 (maggiorenni)
• Proporzione obbligato = Reddito obbligato ÷ Reddito totale
• Quota obbligato = Fabbisogno × Proporzione
Percentuali indicative prassi tribunali:
• Reddito €1.500-2.500: 1 figlio 25-30%, 2 figli 35-40%, 3+ figli 40-45%
• Reddito €2.500-4.000: 1 figlio 20-25%, 2 figli 30-35%, 3+ figli 35-40%
• Reddito > €4.000: 1 figlio 15-20%, 2 figli 25-30%, 3+ figli 30-35%
• Affido esclusivo: +15-20% sulla stima condivisa
Criteri legali (art. 337-ter c.c.):
1. Risorse economiche di entrambi i genitori
2. Esigenze attuali del figlio
3. Tenore di vita durante il matrimonio
4. Tempi di permanenza con ciascun genitore
5. Valenza economica dei compiti di cura
Oltre all'assegno ordinario:
• 50% spese straordinarie ciascun genitore
• Mediche (specialistiche, dentista, occhiali)
• Scolastiche (libri, gite, mensa, tasse universitarie)
• Sportive/ricreative (iscrizioni, attrezzatura)
Riferimenti normativi:
• Art. 315-bis c.c. — diritti del figlio
• Art. 316-bis c.c. — concorso al mantenimento
• Art. 337-ter c.c. — provvedimenti su figli nella separazione
• L. 54/2006 — affido condiviso regola generale
• Art. 710 c.p.c. — revisione provvedimenti
• Art. 570-bis c.p. — sanzioni mancato versamento assegno