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Assegno Mantenimento Figli 2026 — Calcolo Indicativo

Stima indicativa dell'assegno di mantenimento per i figli in caso di separazione o divorzio, basata su redditi, numero ed età dei figli e tipo di affido.

Reddito mensile netto del genitore obbligato (tredicesima ripartita)
Reddito mensile netto dell'altro genitore
Numero di figli da mantenere
Il fabbisogno cresce con l'età (adolescenti costano più dei piccoli)
Condiviso (95% casi) o esclusivo (casi gravi — assegno più alto)
Stima indicativa — il giudice decide caso per caso
Questo è un calcolo orientativo basato sulla prassi dei tribunali italiani (art. 337-ter c.c.). L'assegno effettivo è stabilito dal giudice valutando tenore di vita matrimoniale, esigenze dei figli, tempi di permanenza, redditi e patrimoni. Usa come riferimento, non come cifra definitiva.
Calcolo indicativo · decisione del giudice caso per caso · dati aggiornati aprile 2026

Come usare il simulatore

Scheda «Calcolatore indicativo»

Inserisci il reddito netto mensile del genitore obbligato, quello dell'altro genitore, il numero di figli, l'età media (piccoli 0-5, medi 6-13, adolescenti 14-18, maggiorenni non autosufficienti) e il tipo di affido (condiviso 95% dei casi o esclusivo per casi gravi). Il simulatore stima il fabbisogno complessivo dei figli, calcola la proporzione a carico dell'obbligato in base ai redditi, applica le percentuali indicative della prassi dei tribunali italiani e restituisce un range di assegno mensile. Esempio: padre €2.500/mese, madre €1.500, 2 figli (8 e 12 anni) affido condiviso → reddito totale €4.000, proporzione padre 62,5%, fabbisogno stimato €1.200/mese, quota padre €750, assegno indicativo €375-500/mese, più 50% spese straordinarie.

Scheda «Criteri del giudice»

Tabella dei 5 criteri ex art. 337-ter c.c. che il giudice valuta per determinare l'assegno: (1) redditi di entrambi i genitori, (2) esigenze del figlio (età, salute, scuola, attività extra), (3) tenore di vita del matrimonio, (4) tempi di permanenza con ciascun genitore, (5) contributi diretti (scuola, sport, medico pagati direttamente). Più tabella delle percentuali indicative per fascia di reddito: €1.500-2.500 (1 figlio 25-30%, 2 figli 35-40%), €2.500-4.000 (20-25%, 30-35%), oltre €4.000 (15-20%, 25-30%). Inoltre il 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive) è a carico di ciascun genitore.

Scheda «Affido condiviso vs esclusivo»

Tabella di confronto tra affido condiviso (regola generale, 95% dei casi dal 2006 L. 54/2006) e affido esclusivo (eccezionale, per violenza/abbandono/incapacità genitoriale). Nel condiviso entrambi i genitori decidono sulle scelte importanti (scuola, salute, religione), i tempi di permanenza sono tendenzialmente paritari e l'assegno è proporzionale al divario dei redditi. Nell'esclusivo decide solo l'affidatario, i tempi sono prevalenti con lui e l'assegno è generalmente più alto. L'assegno di mantenimento è SEMPRE modificabile con ricorso ex art. 710 c.p.c. se cambiano le condizioni economiche (perdita lavoro, nuovo impiego, malattia).

Formula e regole 2026

Logica di calcolo (stima indicativa):

• Fabbisogno mensile = Fabbisogno/figlio × numero figli
• Fabbisogno/figlio: €450 (piccoli) · €600 (medi) · €800 (adolescenti) · €900 (maggiorenni)
• Proporzione obbligato = Reddito obbligato ÷ Reddito totale
• Quota obbligato = Fabbisogno × Proporzione

Percentuali indicative prassi tribunali:
• Reddito €1.500-2.500: 1 figlio 25-30%, 2 figli 35-40%, 3+ figli 40-45%
• Reddito €2.500-4.000: 1 figlio 20-25%, 2 figli 30-35%, 3+ figli 35-40%
• Reddito > €4.000: 1 figlio 15-20%, 2 figli 25-30%, 3+ figli 30-35%
• Affido esclusivo: +15-20% sulla stima condivisa

Criteri legali (art. 337-ter c.c.):
1. Risorse economiche di entrambi i genitori
2. Esigenze attuali del figlio
3. Tenore di vita durante il matrimonio
4. Tempi di permanenza con ciascun genitore
5. Valenza economica dei compiti di cura

Oltre all'assegno ordinario:
• 50% spese straordinarie ciascun genitore
• Mediche (specialistiche, dentista, occhiali)
• Scolastiche (libri, gite, mensa, tasse universitarie)
• Sportive/ricreative (iscrizioni, attrezzatura)

Riferimenti normativi:
• Art. 315-bis c.c. — diritti del figlio
• Art. 316-bis c.c. — concorso al mantenimento
• Art. 337-ter c.c. — provvedimenti su figli nella separazione
• L. 54/2006 — affido condiviso regola generale
• Art. 710 c.p.c. — revisione provvedimenti
• Art. 570-bis c.p. — sanzioni mancato versamento assegno

Esempi pratici

Padre €2.500/mese, madre €1.500, 2 figli (8 e 12 anni), affido condiviso

Reddito totale famiglia€ 4.000/mese
Proporzione padre62,5%
Fabbisogno mensile figli€ 1.200/mese
Quota a carico padre€ 750/mese
% prassi 2 figli reddito €2.50030-35%
Assegno indicativo€ 750-875/mese
+ Spese straordinarie50% ciascuno

Padre €5.000/mese, madre casalinga, 1 figlio 15 anni, affido condiviso

Fascia reddito padreOltre €4.000
% prassi 1 figlio15-20%
Assegno indicativo€ 750-1.000/mese
Fabbisogno adolescente€ 800/mese
Madre contribuisce in naturaCura quotidiana
+ Spese straordinariePadre 80-90%

Padre €2.000/mese, madre €2.200, 3 figli, affido esclusivo alla madre

Reddito totale€ 4.200/mese
Proporzione padre47,6%
% prassi 3 figli reddito €2.00040-45%
Aggiustamento affido esclusivo+15-20%
Assegno indicativo€ 920-1.080/mese
+ Spese straordinarie50% padre

Domande frequenti

Non esiste una formula ufficiale: il giudice decide caso per caso valutando 5 criteri dell'art. 337-ter c.c. (redditi genitori, esigenze figli, tenore di vita matrimonio, tempi di permanenza, contributi diretti). Nella prassi dei tribunali italiani si usano percentuali indicative: per reddito obbligato €1.500-2.500 mensili il mantenimento è circa il 25-30% per 1 figlio, 35-40% per 2 figli, 40-45% per 3+; le percentuali scendono per redditi più alti. Oltre all'assegno, il 50% delle spese straordinarie (mediche, scolastiche, sportive) è a carico di ciascun genitore.
Sono spese non ricorrenti e significative, non coperte dall'assegno ordinario mensile. Si dividono in tre categorie principali: (1) mediche — visite specialistiche, dentista, occhiali, apparecchio ortodontico, psicologo; (2) scolastiche — libri, gite, mensa, tasse universitarie, corsi di recupero, retta scuola privata se concordata; (3) sportive/ricreative — iscrizioni, attrezzatura, uniformi, vacanze studio. Di norma 50% ciascun genitore, ma il giudice può prevedere ripartizione proporzionale ai redditi. La lista dettagliata va inserita nella sentenza per evitare liti.
Dal 2006 (L. 54/2006) l'affido condiviso è la regola generale: si applica nel 95% delle separazioni italiane, anche in presenza di conflitto tra i genitori. Entrambi decidono insieme sulle scelte importanti (scuola, salute, religione) e i tempi di permanenza sono tendenzialmente paritari. L'affido esclusivo è riservato a casi gravi ed eccezionali: violenza domestica documentata, abbandono totale, incapacità genitoriale conclamata (tossicodipendenze, malattie mentali invalidanti), pregiudizio grave per il minore. Il genitore non affidatario conserva comunque diritto-dovere di visita salvo casi estremi.
Sì, sempre. L'assegno di mantenimento figli può essere modificato (aumentato o ridotto) se cambiano le condizioni economiche: perdita lavoro, nuovo impiego con stipendio diverso, malattia invalidante, pensionamento, nascita di nuovi figli da altra relazione, figli che diventano maggiorenni e autosufficienti. Serve ricorso ex art. 710 c.p.c. al tribunale con prova documentale del cambiamento. Attenzione: non decurtare unilateralmente l'assegno — il mancato versamento è reato ex art. 570-bis c.p. con multa e reclusione fino a 1 anno.
L'obbligo di mantenimento dei figli NON cessa automaticamente alla maggiore età: continua fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica. Di solito coincide con la fine degli studi (laurea o specializzazione) + un tempo ragionevole per trovare lavoro stabile (indicativamente 2-3 anni dopo la laurea, ma dipende dal caso). Il giudice può disporre che l'assegno sia versato direttamente al figlio maggiorenne anziché al genitore. Per figli con disabilità l'obbligo può essere a vita. Il mantenimento cessa se il figlio, pur in grado di lavorare, rifiuta offerte di lavoro senza giustificato motivo (principio dell'inerzia colposa).

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